CIRCOLARE 01/2025 DEL 07 GENNAIO 2025

LEGGE DI BILANCIO 2025 – NOVITÀ FISCALI

Rif. normativi

e di prassi:

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)

In sintesi

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025.

Modifica delle detrazioni IRPEF

Gli oneri e le spese per i quali è prevista la detrazione dall’imposta, sono ammessi in detrazione fino a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore ai 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente supera 100.000 euro.

I predetti importi, tuttavia, vanno moltiplicati per un apposito coefficiente, ovvero:

  • 0,5 se non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se è presente un figlio a carico;
  • 0,85, se sono presenti due figli a carico
  • 1, se sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata.

Ad esempio, per un contribuente con reddito complessivo pari a 80.000 euro, il limite massimo di spesa detraibile sarà pari a:

  • 7.000 euro (14.000 euro x 0,50), se non ha figli a carico;
  • 9.800 euro (14.000 euro x 0,70), se ha un figlio a carico;
  • 11.900 euro (14.000 euro x 0,85), se ha due figli a carico;
  • 14.000 euro (14.000 euro x 1), se ha un figlio disabile o più di due figli a carico.

Nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente sia superiore a 100.000 euro, il calcolo dovrà essere fatto partendo dall’importo “base” di 8.000 euro (pertanto i limiti massimi di spesa detraibile sarebbero, rispettivamente, di 4.000 euro, 5.600 euro, 6.800 euro e 8.000 euro).

Sono escluse dal conteggio di cui sopra:

  • le spese sanitarie detraibili
  • le somme detraibili investite in start-up e/o PMI innovative
  • gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024
  • le rate delle spese edilizie detraibili sostenute entro il 31 dicembre 2024
  • i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024.

Viene precisato che, ai fini del conteggio, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (la cui detrazione è ripartita in più annualità) rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Modifica delle detrazioni per figli a carico

Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.

Incremento della detrazione per le spese di istruzione

Passa da 800 a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile, per alunno o studente, ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Modifiche al regime forfettario

Per il 2025, si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Tassazione delle criptoattività

Viene confermata l’aliquota del 26% sulle plusvalenze conseguite nella compravendita di criptoattività, prevedendo tuttavia un innalzamento della stessa al 33% a partire dal 1°gennaio 2026.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Va a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni.

Pertanto, ogni anno i contribuenti potranno rivalutare i beni posseduti predisponendo una perizia giurata redatta da un professionista abilitato (non necessaria per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) e pagando l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:

  • le partecipazioni (negoziate e non)
  • i terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al giuramento della perizia e al versamento di apposita imposta sostitutiva che passa dal 16% al 18%.

Assegnazione agevolata di beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice

La legge di bilancio ripropone l’agevolazione che consente di assegnare o cedere in maniera agevolata i beni dell’impresa ai soci, nonché di trasformare le società commerciali in società semplici.

L’agevolazione si applica ai soci che erano iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che si iscrivano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Gli atti di assegnazione/cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30 settembre 2025.

I beni agevolati sono:

  • tutti gli immobili ad eccezione di quelli strumentali per destinazione o utilizzati dalla società nell’esercizio della propria impresa;
  • i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ad esempio auto, natanti e aeromobili) non utilizzati nell’attività propria dell’impresa.

La tassazione è la seguente:

  • Se dall’assegnazione/cessione emergono plusvalenze, queste sono tassate all’8% (10,5% nel caso di società non operative).
  • Se vengono annullate riserve in sospensione di imposta, è dovuta un’imposta pari al 13% delle riserve annullate.
  • le aliquote dell’imposta proporzionale di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; se invece sulla cessione è dovuta l’IVA non sono previste agevolazioni.

Le eventuali imposte sostitutive sulle plusvalenze e sull’annullamento di riserve in sospensione di imposta andranno versate per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2025.

Deducibilità delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza

Viene previsto che, a decorrere dall’esercizio 2025, le spese di rappresentanza (incluse le spese per omaggi) e le spese di trasferta siano deducibili solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

In particolare, con riferimento alle spese di trasferta, la novità normativa di applica:

  • alle spese di vitto e alloggio
  • ai rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea

sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea i servizi di taxi e noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

La modifica normativa non impatta sui “limiti” di deducibilità delle due tipologie di spesa attualmente previsti dal TUIR, e pertanto:

  • la deducibilità delle spese di rappresentanza va verificata parametrando l’entità delle stesse ai ricavi conseguiti;
  • i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero

Entrambe le novità si applicano sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e professionisti.

Riduzione IRES per le società che accantonano utili e li reinvestono in beni strumentali

Viene prevista, per il solo esercizio 2025, la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES al ricorrere di particolari condizioni:

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi “4.0” o “5.0”;
  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
    • devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;
  • l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

L’agevolazione spetta alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle società di mutua assicurazione che non siano in liquidazione né assoggettate a procedura concorsuale.