CIRCOLARE 03/2025 DEL 13 GENNAIO 2025
LEGGE DI BILANCIO 2025 – NOVITÀ LAVORO E PREVIDENZA
Rif. normativi
e di prassi: |
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) |
In sintesi
Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità in tema di lavoro e previdenza previste dalla Legge di Bilancio 2025.
Esonero contributivo lavoratrici con figli
È previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti.
I requisiti per beneficiarne sono i seguenti:
- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti.
Tale beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024.
Per l’attuazione è in ogni caso necessaria la previa adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Riduzione contributiva artigiani e commercianti
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.
Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.
In attesa di conferme ufficiali, la riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
Attenzione
Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le seguenti disposizioni:
- il pagamento di un importo complessivo almeno pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
- se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Proroga della deduzione maggiorata per le nuove assunzioni
Viene disposta una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro, in questo caso, è quindi pari al 130%.
Imposta sostitutiva premi di risultato
Viene confermata l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% sui premi di risultato.
Possono beneficiare della detassazione:
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa
corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati presso il ministero del lavoro.
L’importo massimo detassabile resta fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in 80.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
Disciplina delle spese di trasferta – riflessi sul reddito da lavoro dipendente
L’obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta, come illustrato nella Circolare di Studio n. 1/2025 ha un importante riflesso anche sul piano del reddito da lavoro dipendente.
Le nuove disposizioni stabiliscono infatti che i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito solamente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Ne consegue che, in caso contrario, tali importi rimborsati dovranno essere soggetti a tassazione e contribuzione in capo al dipendente.
Disciplina dei fringe benefits
Tassazione auto concesse in uso ai dipendenti
Viene modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Incremento soglia di esenzione fringe benefit
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Nuovi requisiti Naspi
Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025.
Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della Naspi, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.
In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.