CIRCOLARE N. 29 DEL 16 APRILE 2018
DETRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DI UNIVERSITA’ NON STATALI
Rif. normativi
e di prassi: |
L. 28.12.2015 n. 208
Art. 15, co. 1 lett. e) del TUIR |
In sintesi
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali;
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “certo” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. In relazione alle Università private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i seguenti criteri:
- identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
- equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.
In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).
I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telematiche (ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2007 n. 6).
La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però rivelarsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.
Decorrenza
La nuova disciplina introdotta dalla L. 208/2015 si applica a partire dal periodo d’imposta 2015.
Provvedimenti attuativi
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha quindi individuato l’importo massimo detraibile delle spese per la frequenza di Università non statali:
- in relazione al periodo d’imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF), con il DM 29.4.2016 n. 288;
- in relazione al periodo d’imposta 2016 (modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF), con il DM 23.12.2016 n. 993 (pubblicato sulla G.U. 7.3.2017 n. 55);
- in relazione al periodo d’imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF), con il DM 28.12.2017 (pubblicato sulla G.U. 17.3.2018 n. 64).
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in relazione alla nuova disciplina.
Con la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 sono stati:
- “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
- forniti ulteriori chiarimenti.
Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’imposta 2017
Il suddetto DM 28.12.2017 ha individuato l’importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in relazione al periodo d’imposta 2017, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in allegato al presente DM e di seguito riportata);
- in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.
In pratica, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288) e 2016 (DM 23.12.2016 n. 993).
L’importo massimo detraibile al 19% per il periodo d’imposta 2017 è quindi pari a quanto indicato nella seguente tabella:
AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | 3.700,00 euro | 2.900,00 euro | 1.800,00 euro |
Sanitaria | 2.600,00 euro | 2.200,00 euro | 1.600,00 euro |
Scientifico -Tecnologica | 3.500,00 euro | 2.400,00 euro | 1.600,00 euro |
Umanistico – Sociale | 2.800,00 euro | 2.300,00 euro | 1.500,00 euro |
Delimitazione delle zone geografiche
Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:
- “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
- “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
- “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master
Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 28.12.2017, è pari a:
- 3.700,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 2.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 1.800,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.
Anche in tali casi, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288) e 2016 (DM 23.12.2016 n. 993).
Corsi di perfezionamento
Come chiarito dalla circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, i medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati dal decreto del MIUR.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Agli importi detraibili previsti dal DM 28.12.2017 deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20-23 della L. 28.12.95 n. 549.