CIRCOLARE N. 33 DEL 07 MAGGIO 2018
FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) |
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2018 del 30/04/2018 | |
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 | |
Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018 | |
Ns. Circolare n. 28/2018 |
In sintesi
Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L’Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per esplicare tali novità.
I due obiettivi che ci si propone con gli interventi sono i seguenti:
- prevenire e contrastare le frodi nel settore dei carburanti;
- introdurre limitazioni alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo dei carburanti.
A seguire, si fornisce un sunto delle principali indicazioni fornite.
Cessione di carburanti e documentazione necessaria
L’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva – di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L’emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
L’obbligo, invece, non riguarda – ad esempio – le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.
Contenuto della fattura | Targa
Modello |
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Acquisti promiscui |
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Fatture differite | Più rifornimenti nello stesso mese |
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Specifici esoneri | Minimi e forfetari |
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Registrazione e conservazione | Documenti riepilogativi |
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Conservazione sostitutiva |
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Cessione di carburanti e modalità di pagamento
Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.
Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:
- dall’importo;
- dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
- dall’impiego (uso esclusivo o promiscuo);
- dal soggetto passivo che effettua l’acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).
Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.
Strumenti tracciati di pagamento | Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:
Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Si pensi al seguente esempio:
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Sistema del netting e delle convenzioni | I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting” (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati | |
Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019 | Buono o carta monouso |
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Buono o carta multiuso
(titoli di legittimazione) |
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Periodo transitorio sino al
31.12.2018 |
Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.
Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento. Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all’applicazione di sanzioni |
Il credito di imposta per i gestori di impianti di carburante
I nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica e all’obbligo di pagamento tracciato impongono ai gestori di impianti di carburante costi per l’adeguamento della struttura ed il più frequente ricorso ai servizi del sistema interbancario.
Per tale motivo la Legge di Bilancio 2018 prevede che agli stessi esercenti sia assegnato un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.
I beneficiari sono tutti coloro che, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, etc.), svolgono l’attività richiamata e sostengono il costo di commissione.