CIRCOLARE N. 42 DEL 25 GIUGNO 2018
IPERAMMORTAMENTO: CHIARIMENTI DEL MISE
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge di Bilancio 2018 |
Ns. Circolari nn. 35/2018, 57/2017, 38/2017, 20/2017 |
In sintesi
Lo scorso 23 maggio con propria circolare il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dell’iperammortamento, in merito alle tipologie di beni agevolabili e al requisito dell’interconnessione.
Tipologie di beni agevolabili
Circa le tipologie di beni agevolabili si ripercorrono di seguito in forma tabellare i chiarimenti forniti.
Guida automatica e semiautomatica
La guida automatica e semiautomatica deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell’allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
In base a tale documento si definisce “macchina mobile ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.
La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo per:
- i trattori agricoli,
- le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere,
- i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers.
L’eventuale omologazione delle “macchine mobili” per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento.
Quanto alla corretta applicazione dei concetti di guida automatica e semiautomatica, si osserva che:
- la prima si riscontra solo con riguardo agli AGV (Automatic guide vehicle),
- la seconda qualora le macchine siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Distributori automatici c.d. “vending machine”
Si ritiene che i cespiti in parola, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in diverse voci dell’allegato A, siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell’allegato citato.
Silos dotati di attrezzatura sensoristica
In generale gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iper ammortamento.
Ai fini, quindi, della esclusione dall’iper ammortamento degli investimenti in “fabbricati e costruzioni”, assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. Secondo tale procedura deve operarsi la distinzione tra componente immobiliare e componente impiantistica dell’investimento. Ne deriva l’inapplicabilità dell’agevolazione al silos intesa quale opera edile, tuttavia si ritiene che l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non possa in ogni caso modificare, nelle fattispecie rappresentate, la natura immobiliare dell’investimento.
In ogni caso le suddette attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo possono assumere autonomo rilievo ai fini dell’iper ammortamento e possono essere classificabili nell’ambito del secondo gruppo dell’allegato A e, in particolare, tra gli “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”; ferma restando la necessaria verifica del requisito dell’interconnessione al sistema informativo di fabbrica.
Non sono in ogni caso considerati costruzioni i silos che costituiscono elementi della linea produttiva.
Macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario
Si ritiene che le macchine in questione, assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, possano essere assimilabili alle “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)” indicate al punto elenco 7 del primo gruppo dell’allegato A.
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
Si distinguono:
- Sistemi di gestione dell’energia reattiva Si ritiene che tali sistemi siano riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito dell’interconnessione.
- Sistemi di accumulo dell’energia elettrica.
- Si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle “…soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)…” e, come queste, non sono ammessi al beneficio.
- Sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa.
- Si ritiene che detti sistemi possano essere riconducibili tra i beni indicati nella voce in questione (richiamato punto 8 del secondo gruppo dell’allegato A), esclusi i compressori che potranno beneficiare eventualmente solo della maggiorazione del super ammortamento.
- Sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione.
Si ritiene che tali sistemi, non possano considerarsi ammissibili all’iper ammortamento.
Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
Si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
Le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42/CE non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni dell’allegato A, tuttavia gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale. È previsto in ogni caso che nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile le attrezzature strettamente necessarie al relativo funzionamento possano considerarsi rientranti nella “normale dotazione”.
Ne deriva che gli stampi non possono essere autonomamente agevolabili.
Impianti di depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
Si precisa che tali beni possono essere ammessi al beneficio dell’iper ammortamento in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – alla voce n. 9 “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.
Sistemi di additivazione di sostanze pericolose
Si ritiene che gli stessi siano più esattamente riconducibili nella categoria “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
Interconnessione
In merito al requisito dell’interconnessione il Mise ha chiarito che:
- il requisito dell’interconnessione dovrà essere presente anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso ed è necessario sia per i beni di cui all’allegato A (iper ammortamento) che B (super ammortamento),
- al fine della verifica del requisito è necessario che il bene:
- scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, etc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).
- con riferimento ai beni di cui al primo gruppo dell’allegato A – “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” il requisito viene ampliato dovendo tali beni soddisfare anche il requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
L’integrazione automatizzata è:
- Fisica: essa può avvenire, ad esempio non esaustivo, attraverso i “sistemi di movimentazione”,
- Informativa: deve riferirsi, ad esempio non esaustivo, alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”.
Il Mise chiarisce infatti che all’interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi:
- Fisico: di prodotti, materiali oppure di servizi
- Informativo: a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l’intero sistema clienti/fornitori
Il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l’impiego di beni immateriali tra quelli citati dall’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) e anche con l’impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o part-program da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).