CIRCOLARE N. 55 DEL 17 SETTEMBRE 2018
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IPERAMMORTAMENTO
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (Legge di conversione del Decreto Dignità) |
In sintesi
Uno degli interventi principali, in ambito fiscale, recati dal Decreto Dignità interessa le agevolazioni finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli a elevato impatto tecnologico: si tratta del cosiddetto iper ammortamento.
Tale agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga a opera della scorsa Legge di Bilancio (proroga attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 31 dicembre 2019 qualora l’ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno il 20%), oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione dell’investimento effettuato.
Territorialità
Per poter fruire dell’agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato ed è pari al 150% del valore dell’investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale: i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione.
Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, in via generale, dura per l’arco del periodo di ammortamento del bene stesso): viene infatti previsto il recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di fuori del territorio italiano.
Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione:
• se il bene viene ceduto o trasferito all’estero l’agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
• al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il bonus, ma semplicemente l’impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.
Poiché il recupero dell’agevolazione avviene “nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione”, significa che una volta completato l’ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all’estero.
Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limite le conseguenze negative in caso di trasferimento all’estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14 luglio 2018.
Ipotesi di esclusione
Tale meccanismo di “restituzione” del beneficio non si applica:
• qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;
• in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 (anche nell’ipotesi di delocalizzazione).
Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto dell’iper ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso.
Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.