CIRCOLARE 66 DEL 05 NOVEMBRE 2018

DECRETO FISCALE COLLEGATO

NOVITÀ IN MATERIA DI PENDENZE TRIBUTARIE

Rif. normativi

e di prassi:

DL 23.10.2018 n. 119

In sintesi

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le novità in materia di definizioni delle pendenze tributarie, contenute negli artt. 1, 2, 6, 7 e 8 del suddetto DL 119/2018.

Nella successiva circolare saranno analizzate le novità del DL 119/2018 in materia di dichiarazione integrativa speciale.

Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1 Aspetti generali delle nuove definizioni delle pendenze tributarie

Con gli artt. 1, 2, 6 e 8 del DL 23.10.2018 n. 119, sono state introdotte diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d’imposta, ma solo di sanzioni e interessi.

Gli importi, di norma, vanno pagati mediante modello F24, esclusa, però, la compensazione con crediti disponibili.

Non sono previste coperture penali, quindi, se la violazione commessa dal contribuente oggetto di sanatoria integra anche un reato, non si può escludere che questo venga perseguito. Tuttavia, se il pagamento delle intere somme dovute per effetto della definizione (imposte, sanzioni e interessi) avviene entro l’apertura del dibattimento penale di primo grado, il giudice penale potrà applicare la consueta attenuante consistente nella diminuzione della pena sino alla metà.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

L’art. 7 del DL 23.10.2018 n. 119 contiene specifiche disposizioni per la definizione delle pendenze tributarie riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI.

Se applicabili, tali specifiche disposizioni sono più favorevoli rispetto a quelle relative agli altri contribuenti.

2 Definizione dei processi verbali di constatazione

Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza iniziano una verifica fiscale, può succedere, ma non necessariamente, che questa si attui mediante accessi sostanziali presso la sede dell’attività del contribuente.

In detti casi, la verifica termina con un processo verbale di constatazione, ove sono indicati i rilievi concernenti le potenziali violazioni, tributarie e non, che si ritengono commesse.

Il processo verbale di constatazione viene poi trasmesso dalla Guardia di Finanza all’Agenzia delle Entrate, o al competente ufficio per l’emissione dell’accertamento (se formato dalla stessa Agenzia delle Entrate).

2.1 Benefici

Ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018, i processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti pagando la totalità delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi. Si dovrebbe a questo fine intendere la data di spedizione dell’atto ad opera dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza o di consegna dell’atto al contribuente stesso.

Ciò riguarda imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE.

La particolarità di questa definizione consiste nel fatto che tutti i rilievi presenti nel verbale, anche quelli che, astrattamente, il contribuente ritiene possano non essere recepiti nel successivo accertamento dell’Agenzia delle Entrate, devono essere accettati senza condizioni. Se fosse già stato notificato l’accertamento entro il 24.10.2018, si può definire l’accertamento stesso e non il verbale, rispettando i requisiti di legge.

Per i verbali relativi alle annualità sino al 2015, si prevede una proroga di due anni dei termini di accertamento.

Anche i soci di società di persone e di società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale possono fruire della definizione in oggetto.

2.2 Termini e adempimenti

L’adesione avverrà mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019, utilizzando i modelli che verranno approvati dall’Agenzia delle Entrate.

In sede di dichiarazione, i maggiori redditi non potranno essere, parzialmente o per intero, compensati mediante utilizzo di perdite fiscali.

La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.5.2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, verrà emesso l’avviso di accertamento, che, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere contestato in sede giudiziale.

3 Definizione degli atti di accertamento

Ai sensi dell’art. 2 del DL 119/2018, la definizione riguarda:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli avvisi di liquidazione (provvedimenti che, sovente, sono utilizzati per l’imposta di registro, sulle successioni/donazioni, e per le imposte ipotecarie e catastali);
  • gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati.

Sono esclusi dalla definizione in esame gli altri atti che non rientrano nelle categorie sopra indicate, come ad esempio gli avvisi bonari, le cartelle di pagamento (che possono rientrare nella c.d. “rottamazione” o nella definizione delle liti pendenti) e gli atti di contestazione/irrogazione di sole sanzioni (che possono rientrare nella definizione delle liti pendenti). Del pari, sono esclusi gli atti emessi dagli enti previdenziali, come ad esempio l’INPS, ancorché la base imponibile contributiva coincida con quella fiscale.

Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure.

La norma non circoscrive espressamente la definizione agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

3.1 Requisiti per la definizione

Per rientrare nella definizione si deve trattare di atti notificati entro il 24.10.2018 (si dovrebbe intendere la data di spedizione dell’atto ad opera dell’Agenzia delle Entrate), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. Ne deriva che:

  • l’atto non è definibile se, entro il 24.10.2018, è stato presentato ricorso (in tal caso, si può beneficiare della definizione delle liti pendenti);
  • l’atto non è definibile se, al 24.10.2018, erano già spirati i termini per il ricorso (bisogna però considerare l’effetto sospensivo di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione).

3.2 Benefici

La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori.

Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo.

La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 23.11.2018 (salvo maggior termine relativo all’acquiescenza). Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Con uno specifico provvedimento, l’Agenzia delle Entrate potrebbe istituire gli appositi codici tributo e dettare le modalità operative per il piano di rateazione (saranno presumibilmente dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima).

Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, l’avviso di accertamento, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere contestato in sede giudiziale se sono ancora pendenti i termini. La questione, tuttavia, non può essere data per pacifica.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell’art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l’eccezione dell’IVA, che va pagata per intero (in assenza di indicazioni normative contrarie, può anche trattarsi di accertamenti con i quali è stato disconosciuto il regime fiscale agevolato).

Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%.

Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l’ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i 30.000,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l’IRES e l’IRAP, non l’IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale.

3.3 Termini e adempimenti

La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il 23.11.2018, o, se più ampio, entro il termine per fruire dell’acquiescenza (tale termine coincide con quello per il ricorso).

Ipotizziamo un atto notificato il 15.10.2018: il termine per fruire dell’acquiescenza (14.12.2018) è successivo al 23.11.2018, quindi si ha un maggior termine per definire.

Ove il contribuente abbia, però, presentato istanza di accertamento con adesione, si ritiene prudente definire, in ogni caso, entro il 23.11.2018 (il termine per l’acquiescenza potrebbe infatti non operare, siccome presentando istanza di adesione si rinuncia, implicitamente, a fruire dell’acquiescenza).

4 Definizione degli inviti al contraddittorio

L’accertamento con adesione è una sorta di negoziazione della pretesa che avviene in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Tale accordo può essere preceduto, ai fini delle imposte sui redditi/IVA/IRAP o ai fini delle imposte d’atto (registro, successioni, ipotecarie e catastali), da un invito al contraddittorio emanato dall’Agenzia stessa, con il quale sono già indicati gli importi che si ritengono dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Tali importi, nei successivi incontri, possono essere oggetto di negoziazione.

Se l’invito è stato notificato entro il 24.10.2018 (si dovrebbe intendere la data di spedizione dell’atto ad opera dell’Agenzia delle Entrate), può essere definito ai sensi dell’art. 2 del DL 119/2018.

Deve trattarsi dei soli inviti strumentali all’adesione (comprensivi di imposte, sanzioni e interessi), in quanto ogni altro atto istruttorio (questionari, inviti a comparire, ordini di esibizione, accessi) è a questi fini irrilevante.

Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure.

4.1 Benefici

La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori.

Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo.

La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 23.11.2018. Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Con uno specifico provvedimento, l’Agenzia delle Entrate potrebbe istituire gli appositi codici tributo e dettare le modalità operative per il piano di rateazione (saranno presumibilmente dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima).

Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, la procedura segue il suo corso; verrà, quindi, emesso l’avviso di accertamento, che, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere impugnato. Non sembra preclusa la possibilità di stipulare l’adesione, previo accordo con l’Ufficio.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell’art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l’eccezione dell’IVA, che va pagata per intero.

Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%.

Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l’ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i 30.000,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l’IRES e l’IRAP, non l’IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale.

4.2 Termini e adempimenti

Gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti entro il 23.11.2018.

La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il 23.11.2018.

5 Definizione degli atti di accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è una sorta di negoziazione della pretesa che avviene in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Tale accordo può riguardare le imposte sui redditi/IVA/IRAP o le imposte d’atto (registro, successioni, ipotecarie e catastali).

Se l’accertamento con adesione è stato sottoscritto entro il 24.10.2018, può essere definito ai sensi dell’art. 2 del DL 119/2018.

Qualora, invece, il contribuente abbia sottoscritto l’adesione e, successivamente, abbia perfezionato l’accordo pagando tutte le somme o la prima rata, è fuori dalla definizione.

Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure.

5.1 Benefici

La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori.

Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo.

La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 13.11.2018. Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Con uno specifico provvedimento, l’Agenzia delle Entrate potrebbe istituire gli appositi codici tributo e dettare le modalità operative per il piano di rateazione (saranno presumibilmente dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima).

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell’art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l’eccezione dell’IVA, che va pagata per intero.

Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%.

Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l’ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i 30.000,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l’IRES e l’IRAP, non l’IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale.

5.2 Termini e adempimenti

Gli atti di adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere definiti entro il 13.11.2018.

La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il 13.11.2018.

6 Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018, concerne le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, potrebbero essere escluse le liti su atti emessi dall’Agenzia delle Entrate (si pensi al ruolo, recepito nella cartella di pagamento) nella misura in cui il contribuente abbia citato in giudizio solo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono esclusi i processi relativi a tutti i tributi gestiti da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, così come quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali (che, comunque, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non tributaria). Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, inclusa l’IVA all’importazione.

Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia delle Entrate non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

6.1 Requisiti per la definizione

Per poter definire la lite, occorre:

che, entro il 24.10.2018, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia delle Entrate (si fa riferimento alla data di consegna o di spedizione);

che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio.

La lite deve riguardare “atti impositivi”: pertanto, se si adotta la tesi che è stata fatta propria dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza in merito alle pregresse definizioni, sono esclusi gli atti meramente liquidatori. Il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote importi dichiarati dal contribuente ma poi non versati, oppure l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, così come emergente dalla dichiarazione di successione presentata dal contribuente.

6.2 Benefici

In merito ai benefici della definizione:

se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 20% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio o sono pendenti i termini per la riassunzione in rinvio, oppure c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi).

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

Si ha riguardo alle pronunce non cautelari depositate entro il 24.10.2018. Quindi, se ad inizio ottobre 2018 si è tenuta l’udienza di primo grado, la definizione comporta il solo stralcio di sanzioni e interessi nella misura in cui, al 24.10.2018, alcuna sentenza sia stata depositata.

Sembra irrilevante che, dopo il 24.10.2018, venga depositata la sentenza eventualmente favorevole al contribuente.

Non ci sono chiarimenti specifici per il caso in cui la lite penda ancora presso la Commissione tributaria centrale, così come nel caso in cui il processo penda a seguito di sentenza della Commissione tributaria centrale.

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale), si paga:

  • il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
  • il 40% negli altri casi.

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. Potrebbe essere la fattispecie in cui il contribuente ha pagato l’imposta in autoliquidazione tardivamente e, per questo motivo, è stato raggiunto da un atto di contestazione di sole sanzioni da tardivo versamento.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell’art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI la definizione delle liti può essere molto conveniente.

Bisogna infatti pagare:

  • il 40% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi se la lite, al 24.10.2018, pende in primo grado senza che ancora ci sia stata la sentenza;
  • il 10% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi in caso di vittoria in giudizio del contribuente al 24.10.2018;
  • il 50% delle imposte e il 10% di sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio del contribuente al 24.10.2018.

Si fa riferimento all’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24.10.2018.

Possono sussistere criticità in caso di processo pendente in sede di rinvio ad opera della sentenza della Corte di Cassazione. Non sono allo stato attuale chiarissime le modalità che occorre utilizzare per determinare le somme da corrispondere.

L’accesso alla definizione è però subordinato al fatto che le imposte accertate o in contestazione (intendendosi per tali IRES e IRAP) non siano superiori a 30.000,00 euro, per imposta e per periodo d’imposta (non viene menzionata l’IVA).

Se i requisiti indicati non sono rispettati, è tuttavia possibile beneficiare della ordinaria definizione delle liti pendenti.

6.3 Termini e adempimenti

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 31.5.2019, mediante modello che verrà approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Entro la medesima data del 31.5.2019 bisogna corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata, e la liquidazione, presumibilmente, avverrà ad opera del contribuente.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dall’1.6.2019.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato) va presentata una domanda autonoma.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6.4 Sospensione dei processi

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:

il processo rimane sospeso sino al 10.6.2019;

se, entro il 10.6.2019, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, la sospensione permane sino al 31.12.2020.

Il diniego di definizione, atto impugnabile dal contribuente, va notificato entro il 31.7.2020.

6.5 Sospensione dei termini processuali

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione) sono sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il 24.10.2018 e il 31.7.2019.

La sospensione riguarda solo le controversie definibili.

6.6 Enti territoriali

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019.

7 Definizione degli omessi versamenti (avvisi bonari)

I contribuenti che, avendo dichiarato somme in base alle dichiarazioni fiscali (modello REDDITI, IVA, IRAP e 770), non hanno successivamente provveduto ad effettuare i versamenti, allo stato attuale non possono fruire di alcuna definizione, nonostante sia stato già notificato l’avviso bonario.

L’unica possibilità di definizione si ha se le menzionate somme sono state iscritte a ruolo, e se il ruolo è stato consegnato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.12.2017. In tal caso, è possibile fruire della rottamazione dei ruoli, con stralcio di sanzioni e interessi di mora.

Non si può escludere che la definizione degli omessi versamenti venga inserita nell’iter di conversione in legge del DL 119/2018.

8 Definizione dei debiti relativi all’imposta di consumo sui prodotti succedanei da fumo

Ai sensi dell’art. 8 del DL 119/2018, i debiti tributari relativi alle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (ad esempio, le c.d. “sigarette elettroniche”), disciplinate dall’art. 62-quater co. 1 e 1-bis del DLgs. 504/95, possono essere estinti pagando il 5% del debito, con stralcio di sanzioni e interessi.

Deve trattarsi di debiti maturati sino al 31.12.2018 sui quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Occorre a tal fine inviare apposita domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30.4.2019, mediante il modello che sarà approvato dalla stessa.