CIRCOLARE 69 DEL 19 NOVEMBRE 2018
SUPER E IPER AMMORTAMENTO
IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2018
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (Legge di conversione del Decreto Dignità) |
Ns. Circolari nn. 55/2018, 35/2018, 57/2017, 38/2017, 20/2017 |
In sintesi
Le discipline di incentivo all’investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in scadenza alla fine del 2018; malgrado non sia improbabile l’ipotesi di una proroga attraverso la prossima Legge di Bilancio, allo stato attuale non vi è nulla di certo (nel disegno di legge attualmente noto vi è esclusivamente una ipotesi di proroga degli iper ammortamenti).
Pertanto, in attesa di sviluppi sul punto, le imprese che hanno in animo di effettuare investimenti in beni strumentali, bene farebbero a pianificarli entro la fine del 2018.
Super ammortamento: la scadenza
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%):
- del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).
Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l’importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell’anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi;
- i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir (le “ordinarie” autovetture a deducibilità limitata e le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d‘imposta);
- le vetture destinate ad uso strumentale, quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.
Attualmente è prevista la spettanza dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:
- acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda il momento nel quale l’investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l’investimento risulti essere agevolato:
- Beni mobili → Consegna o spedizione
- Appalto → Ultimazione prestazione
- Beni acquisiti in leasing → Data consegna all’utilizzatore
Iper ammortamento: la scadenza
Accanto al super ammortamento è prevista una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un’unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.
In merito alla scadenza del bonus, sono agevolabili i beni strumentali nuovi:
- acquisiti entro il 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore rispetto al super ammortamento), se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B della L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.
Si rammenta che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario qualora, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.