Come sono determinati i prezzi di beni e servizi nelle operazioni infra-gruppo? Rispettano l’arm’s lenght principle richiesto dalle OECD Guidelines? È stata predisposta la documentazione necessaria per dimostrare i criteri di determinazione dei prezzi applicati ai beni/servizi scambiati infra-gruppo?


L’espressione transfer pricing identifica il procedimento per determinare il prezzo appropriato, in gergo transfer price, nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo. Il transfer pricing trova ampia applicazione nel determinare il valore normale dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che intercorrono tra due imprese collegate residenti in paesi a fiscalità diverse (cross-border) come ad esempio due controparti di una multinazionale. Le transizioni infra-gruppo sono dette in gergo “controlled transactions” e sono distinte da quelle che si realizzano tra imprese che non sono collegate e che si assume operino indipendentemente nello stabilire termini e condizioni della transazione (ossia alle condizioni di libero mercato in gergo on an arm’s length basis).

Il transfer pricing interessa le Autorità fiscali a prescindere da livello di tassazione effettiva vigente nei Paesi in cui sono residenti o localizzate le imprese del gruppo coinvolte. La disciplina dei prezzi di trasferimento è infatti rivolta a proteggere l’erosione della base imponibile nazionale ed assicurare la corretta ripartizione impositiva tra Stati.

L’attenzione della Pubblica Amministrazione al transfer pricing nasce dall’uso purtroppo frequente dei prezzi di trasferimento come strumento di elusione fiscale. Ciò significa che i prezzi vengono appositamente manipolati per spostare i ricavi dall’impresa sussidiaria all’azienda madre la quale, essendo situata in un paradiso fiscale, potrà trarre vantaggio da una tassazione più favorevole sugli utili.

Nell’ottica di arginare questo fenomeno, la Pubblica Amministrazione richiede alle imprese la creazione di due documenti, il Masterfile e il Country File, per la dichiarazione di conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo. Ci si vuole dunque conformare alle direttive OCSE in materia di transfer pricing, avendo come obiettivo la tutela della buona fede delle imprese che elaborano prezzi infragruppo adeguati nel caso di accertamenti fiscali sulle loro transazioni.

Lo Studio potrà assistere la società nella determinazione delle politiche di prezzo da applicare infra-gruppo secondo l’arm’s lenght principle sulla base della struttura del gruppo di imprese e della distribuzione di funzioni/responsabilità al suo interno, oltre che nella predisposizione della documentazione necessaria al fine di adempiere agli obblighi normativi.