CIRCOLARE 1 DEL 07 GENNAIO 2019
REGIME FORFETTARIO
NOVITA’
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) |
In sintesi
Tra le modifiche al regime forfettario, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), segnaliamo innanzitutto quella riferita al limite massimo di fatturato per la sua applicazione.
Tra le modifiche al regime forfettario, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), segnaliamo innanzitutto quella riferita al limite massimo di fatturato per la sua applicazione.
A decorrere dal 2019 il regime forfettario sarà riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2018) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro per tutte le categorie di attività.
Il regime forfettario prevede, esclusivamente per le persone fisiche con ricavi non superiori al limite, un’imposizione fiscale forfettaria (a tutti gli effetti una FLAT TAX), con un’aliquota fissa del 5% (nuove attività/startup) ovvero del 15% (attività già in essere) da applicare ad una base imponibile determinata forfettariamente a seconda dell’attività svolta.
GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |
Tra le ulteriori agevolazioni previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario ricordiamo:
- l’esonero dall’applicazione, liquidazione, dichiarazione e versamento IVA (come contropartita il forfettario non può recuperare l’IVA assolta sugli acquisti);
- l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica;
- l’esonero dalla registrazione di corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse;
- l’esonero dall’IRAP.
Dal 2019 verranno rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro), delle spese del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 euro) e dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 euro).
Si precisa che le fatture e gli altri documenti di rilevanza fiscale emessi, a partire dal 01/01/2019, dovranno:
- non essere assoggettate ad IVA
- non essere assoggettate a ritenuta d’acconto
- riportare in calce la frase “Compenso non assoggettato ad I.V.A. ed a ritenuta d’acconto in quanto afferente reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m. e i.”
- assoggettare gli importi eccedenti euro 77,47 ad imposta di bollo fissa pari a 2 euro.
Esclusioni
Non potranno avvalersi del regime forfetario (le novità sono indicate in grassetto):
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni destinatarie del nuovo regime forfettario;
- i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro, o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Adesione al regime agevolato o ordinario
Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Dunque se si vuole applicare il regime ordinario pur avendo i requisiti per il regime forfettario va indicata l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario.
Attenzione: Si precisa che l’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio. |
Il passaggio al regime forfettario richiede la rettifica della detrazione dell’IVA detratta sui beni strumentali posseduti da meno di 5 anni (10 anni se si tratta di immobili), nonché quella detratta sulle rimanenze finali al 31/12/2018.
Per quanto riguarda il regime dei minimi, chi già ne usufruisce potrà farlo fino allo scadere del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del 35° anno di età.
Per chi aderisce al regime agevolato in esame, la base imponibile previdenziale (a prescindere dall’iscrizione di competenza), è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali, ovvero determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati la relativa percentuale di redditività.
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti che aderiscono al regime forfettario possono usufruire di una riduzione contributiva del 35%, applicabile sia al contributo minimale che a quello eccedente, a seguito di presentazione di un’apposita richiesta all’INPS da effettuarsi entro il mese di febbraio (febbraio 2019 per il periodo contributivo 2019) o con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione in caso di inizio dell’attività in corso d’anno.
Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità.
La riduzione contributiva non è prevista per gli iscritti alla gestione separata.
Per i soggetti iscritti a Casse previdenziali autonome è opportuno verificare le condizioni previste sui relativi siti internet per neoiscritti, praticanti o altre categorie.
Il regime forfettario non sempre risulta conveniente
L’imposta sostitutiva con aliquota agevolata non sempre assicura un risparmio economico.
Si presentano, in sintesi, i principali vantaggi e svantaggi da considerare ai fini di una precisa analisi di convenienza.
ANALISI DI CONVENIENZA | ||
PRO | CONTRO | |
Imposta sostitutiva FLAT | La Flat tax conviene a chi ha redditi alti poiché le aliquote IRPEF crescono progressivamente all’aumentare del reddito, mentre la Flat tax prevede un’aliquota fissa (peraltro inferiore a quella minima prevista per l’IRPEF).
La Flat tax conviene soprattutto a chi ha altri redditi assoggettati ad IRPEF perché aumentano le detrazioni fiscali per i familiari a carico, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Queste ultime, infatti, sono inversamente proporzionali al reddito complessivo IRPEF, che con l’adesione al regime forfettario non comprende più il reddito d’impresa o da lavoro autonomo, assoggettato a tassazione sostitutiva. Inoltre, altri redditi assoggettati ad IRPEF consentono di beneficiare delle altre detrazioni e deduzioni IRPEF e di incrementare il risparmio nei confronti di una aliquota marginale IRPEF più alta. La Flat tax sostituisce anche l’IRAP e le addizionali regionali e comunali. |
Dall’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF deriva, in assenza di altri redditi IRPEF, l’impossibilità di beneficiare di detrazioni e deduzioni IRPEF.
Per redditi molto bassi l’imposta sostitutiva potrebbe risultare superiore nell’ammontare alle imposte che sostituisce. |
Determinazione forfettaria del reddito | La Flat tax conviene a chi ha redditi alti (e quindi sostiene costi ridotti rispetto al fatturato) poiché il regime forfettario prevede l’applicazione di coefficienti fissi di redditività sul fatturato che, se inferiori a quelli effettivi, portano a pagare l’imposta sostitutiva su un reddito più basso di quello effettivo. | La Flat tax non conviene a chi ha redditi bassi o addirittura è in perdita (e che quindi sostiene costi elevati rispetto al fatturato) poiché il regime forfettario prevede l’applicazione di coefficienti fissi di redditività sul fatturato, che se superiori a quelli effettivi, portano a pagare l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali su un reddito (base imponibile) più alto di quello effettivo. |
Gestione IVA | L’esonero dall’applicazione dell’IVA è vantaggioso per chi riesce a “trasformare” l’IVA che avrebbe dovuto applicare ai clienti in corrispettivo: può succedere a chi opera nei confronti di consumatori finali. | L’esonero dall’applicazione dell’IVA è svantaggioso per gli altri contribuenti che non potranno più detrarre l’imposta assolta sulle spese.
Il passaggio al regime forfetario richiede la rettifica dell’IVA detratta sui beni ammortizzabili posseduti da meno di 5 anni (o 10 anni per i beni immobili). Il passaggio al regime forfetario richiede la rettifica dell’IVA detratta sui beni che fanno parte delle rimanenze alla fine dell’anno precedente a quello di prima applicazione del regime. |
Contribuzione previdenziale | Il regime forfettario permette ai soggetti iscritti alla gestione INPS Artigiani e Commercianti di usufruire, dietro presentazione di apposita domanda, della riduzione dei contributi da versare pari al 35%.
Nel caso in cui il reddito determinato in modo forfettario sia inferiore a quello effettivo si pagano meno contributi, perché sono calcolati su un reddito (forfettario) più basso. Se l’applicazione del regime forfettario comporta il versamento di maggiori contributi, ciò determina un miglioramento del trattamento pensionistico futuro. |
Nel caso in cui il reddito determinato in modo forfettario sia superiore a quello effettivo si pagano più contributi, perché sono calcolati su un reddito (forfettario) più alto.
Se l’applicazione del regime forfettario comporta il versamento di minori contributi, ciò determina un peggioramento del trattamento pensionistico futuro. |
Adempimenti contabili ed amministrativi | Si è esonerati dall’obbligo della tenuta della contabilità e dagli adempimenti IVA (dichiarazione IVA, spesometro, liquidazioni trimestrali). Inoltre non va presentata la dichiarazione IRAP.
Si è esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (fatto salvo per quelle destinate alla P.A.). |
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Beni ammortizzabili | Con il passaggio al regime forfettario non è più possibile dedurre le quote di ammortamento dei beni strumentali posseduti, nemmeno dopo l’uscita dal regime. Lo stesso vale per i beni strumentali acquistati durante l’adozione del regime forfetario. |
Come si evince da queste seppur sintetiche considerazioni, l’analisi di convenienza si presenta piuttosto complessa perché deve tener conto di diversi elementi (progressività dell’aliquota IRPEF, detrazioni e deduzioni, determinazione del reddito, gestione IVA).
La convenienza va quindi valutata caso per caso, tenendo conto anche del vincolo triennale per chi sceglie il regime ordinario e le semplificazioni portate dal regime.
Si segnala che per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfettario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfettario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018.